Quando è importante la presenza dell’amministratore condominiale?

Quando è importante la presenza dell'amministratore condominiale?

Cosa prevede la normativa vigente relativamente alla presenza dell’amministratore condominiale

Il settore della amministrazione di condominio presenta una normativa particolarmente dettagliata relativamente a varie questioni legate in sostanza alla nomina dell’amministratore e alla partecipazione di quest”ultimo alle riunioni assembleari di condominio. Occorre precisare che attualmente all’interno del nostro sistema giuridico non vi è alcuna normativa specifica che prevede l’obbligo di presenza dell’amministratore condominiale. Questo particolare indirizzo trova conferma all’articolo 66 della normativa contenuta all’interno del Codice Civile nella sezione dedicata alle assemblee di condominio. All’interno del suddetto articolo si prevede che l’assemblea condominiale debba necessariamente essere convocata almeno una volta all’anno da colui il quale riveste il ruolo di amministratore condominiale.

Come spiegano gli esperti dello Studio Bassi Milano, amministratori di condomini a Milano, la norma non prevede alcun obbligo relativo alla sua necessaria partecipazione alla suddetta riunione. La mancanza del suddetto obbligo viene inoltre ribadita all’interno del comma quinto del medesimo articolo il quale prevede che in nessun caso possano essere conferite delle deleghe all’amministratore per la partecipazione nella assemblea condominiale. L’indirizzo presente all’interno dell’articolo 66 del Codice Civile trova ulteriore conferma all’interno dell‘articolo 1136 dello stesso codice. All’interno del suddetto articolo viene disciplinata la questione relativa alla costituzione e alla validità delle deliberazioni all’interno dell’assemblea condominiale.

La disciplina in questione non prevede in alcun modo in capo alla figura dell’amministratore condominiale alcun obbligo di presenza o di partecipazione in modo obbligatorio alla assemblea condominiale che si svolge a cadenza annuale. Seppur quanto appena detto è assolutamente corretto occorre precisare che il comma sesto dello stesso articolo 1136 del Codice Civile stabilisce che la deliberazione all’interno dell’assemblea non può aver luogo se non si dimostra che tutti gli aventi diritto di voto sono stati regolarmente avvisati e dunque convocati. In questo particolare comma si riscontra dunque un obbligo in capo all’ufficio dell’amministratore condominiale il quale deve necessariamente verificare ai fini della deliberazione l’avvenuta regolare convocazione dell’assemblea condominiale e la partecipazione di tutti i soggetti aventi diritti. Il comma in questione tuttavia riprendendo l’indirizzo precedentemente richiamato all’interno del suddetto articolo non prevede alcun obbligo di presenza per l’amministratore condominiale.

Cosa prevede la giurisprudenza relativamente alla presenza dell’amministratore condominiale

Nel precedente paragrafo è stato analizzato in modo dettagliato quanto previsto all’interno del Codice Civile in relazione alla questione relativa alla assenza di un obbligo relativo alla presenza dell’amministratore condominiale alle assemblee annuali. La giurisprudenza tuttavia non è assolutamente concorde con la scelta operata e contenuta all’interno del suddetto codice. La giurisprudenza ha espresso il proprio dissenso rispetto a tale indirizzo attraverso uno specifico ragionamento diretto a valutare se in questo contesto sussistesse o meno in capo all’amministratore condominiale un obbligo di presenza.

Questo ragionamento è stato operato partendo dalla base relativa ai rapporti tra assemblea e amministratore. Seguendo tale ragionamento si è raggiunto uno sviluppo che è stato esplicato nella sentenza della Corte di Cassazione 3596/2003 nella quale si è stabilito che per quanto concerne la partecipazione dell’amministratore condominiale all’assemblea pur non essendo quest’ultima prevista all’interno delle sue competenze indicate all’interno del Codice Civile ciò non vuol dire che quest’ultimo non sia tenuto a partecipare alle assemblee del collegio.

La suddetta sentenza ha assunto un ruolo importante nella questione relativa alla presenza dell’amministratore condominiale alle assemblee. Da un lato la sentenza ha riconosciuto che la questione relativa alla partecipazione sia essa concernente le riunioni ordinarie o straordinarie non rientra in alcun modo all’interno dei compiti e delle mansioni dell’amministratore condominiale secondo quanto previsto dal codice civile. Da un altro lato la sentenza in considerazione dei rapporti presenti tra l’amministratore e l’assemblea ha stabilito che la partecipazione alle riunioni collegiali rappresenta per l’amministratore in questione un imperativo giuridico. In sostanza la sentenza ha stabilito che la partecipazione alle suddette riunioni sia da ricomprendersi all’interno dei compiti dell’amministratore condominiale e pertanto in ragione di ciò egli è tenuto necessariamente a parteciparvi.